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Sez. 2, Ordinanza n. 40520 del 12/10/2005 Cc. (dep. 08/11/2005) Rv. 232677 - 01

GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER CONNESSIONE | Procedimento pendente nei confronti degli stessi imputati presso altro giudice di pace - Riunione per connessione - Estraneità ai casi di connessione previsti dalla legge - Abnormità del provvedimento di riunione e del provvedimento di trasmissione degli atti al giudice della riunione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232677-01

GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER CONNESSIONE

Non sono abnormi ancorchè illegittimi, e non sono dunque ricorribili per cassazione, il provvedimento con cui il giudice di pace dispone, fuori dei casi di legge, la riunione di procedimenti nei confronti degli stessi imputati e pendenti presso altro giudice di pace, ed il provvedimento con cui l'altro giudice di pace trasmette conseguentemente gli atti per la riunione, dato che l'uno non determina un'insanabile stasi del procedimento ma si risolve con la sostanziale dichiarazione di incompetenza del giudice di pace che poi dispone la trasmissione degli atti, e l'altro perché del pari non si pone al di fuori del sistema processuale e non determina uno stallo del procedimento.

Riferimenti normativi: Legge 28/08/2000 num. 274 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)