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Sez. 5, Ordinanza n. 19936 del 10/05/2005 Cc. (dep. 26/05/2005) Rv. 232152 - 01

GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER CONNESSIONE | Procedimento pendente nei confronti dello stesso imputato avanti ad altro giudice - Trasmissione atti per connessione - Impossibilità della riunione dei procedimenti - Abnormità del provvedimento di tramissione degli atti ad altro giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232152-01

GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER CONNESSIONE

Non è abnorme, e non è pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice di pace, rilevata la connessione con un procedimento pendente a carico dello stesso imputato avanti al tribunale, ordina la trasmissione degli atti nonostante non sia possibile la riunione dei procedimenti. Il provvedimento, infatti, per quanto illegittimo, non è avulso dal sistema e non determina alcuna stasi processuale, dando luogo ad una situazione rimediabile attraverso gli ordinari strumenti processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)