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Sez. L, Sentenza n. 1342 del 08/02/1988 (Rv. 457496 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESCRIZIONE IN MODO FISSO E CONTINUATIVO - COMPENSO - INCIDENZA NELLA RETRIBUZIONE NORMALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457496-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESCRIZIONE IN MODO FISSO E CONTINUATIVO - COMPENSO - INCIDENZA NELLA RETRIBUZIONE NORMALE - ESCLUSIONE.*

La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma di per sè la prestazione lavorativa resa oltre l'orario normale in prestazione ordinaria, ed il relativo compenso in retribuzione normale o ordinaria computabile ai fini delle competenze indirette a questa correlate, salva una diversa volontà in tal senso della disciplina collettiva (la cui interpretazione, da parte del giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da errori), non esistendo nel nostro ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione. (nella specie, la suprema Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso, alla stregua dell'interpretazione dell'accordo nazionale per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, la computabilità dello straordinario fisso e continuativo nella retribuzione utile ai fini del computo del compenso per festività e riposi compensativi nonché delle mensilità aggiuntive). (V 7592/86, mass n 449617; (V 4715/86, mass n 447424; (V 481/85, mass n 438689).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)