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Sez. 1, Sentenza n. 2573 del 27/05/1989 (Rv. 462888 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ORDINANZA DI DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA IN SEDE DI ESECUZIONE IMMOBILIARE - ASSOGGETTABILITÀ A REGISTRAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462888-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ORDINANZA DI DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA IN SEDE DI ESECUZIONE IMMOBILIARE - ASSOGGETTABILITÀ A REGISTRAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nella disciplina dell'imposta di registro di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, la tassabilità dell'atto presentato alla registrazione va valutata esclusivamente sulla base degli effetti giuridici che esso è idoneo a produrre sui diritti delle parti e può essere affermata solo quando tali effetti siano riconducibili nell'ambito delle specifiche ipotesi previste nella tariffa all.A al decreto medesimo, restando esclusa ogni possibilità di riferimento ai meri effetti economici, così come di interpretazione estensiva od analogica di detta tariffa. Pertanto, il provvedimento di distribuzione della somma ricavata dalla vendita in Sede di esecuzione immobiliare, allorché il giudice dell'esecuzione non abbia risolto contestazioni fra i creditori, ma siasi limitato a compiere una mera verifica dell'accordo tra di essi raggiunto in relazione al piano di riparto, non è assoggettabile alla tassazione proporzionale di cui all'art. 8 lett. C) della tariffa all.A di detto decreto, in quanto è mero atto esecutivo e non conclude un giudizio (salva restando ogni questione sull'eventuale applicabilità della tassa fissa di cui alla lett. E) del citato art. 8). (V 4391/87, mass n 453124; (V 4277/83, mass n 429206).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)