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Sez. 1, Sentenza n. 4391 del 13/05/1987 (Rv. 453124 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - TARIFFA - IN GENERE - ORDINANZA DI DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA IN ESECUZIONE IMMOBILIARE - ASSOGGETTABILITÀ A REGISTRAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453124-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - TARIFFA - IN GENERE - ORDINANZA DI DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA IN ESECUZIONE IMMOBILIARE - ASSOGGETTABILITÀ A REGISTRAZIONE - CONDIZIONI.*

Nella disciplina dell'imposta di registro di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, la tassabilità dell'atto presentato alla registrazione va valutata esclusivamente sulla base degli effetti giuridici che esso è idoneo a produrre sui diritti delle parti, e può essere affermata solo quando tali effetti siano riconducibili nell'ambito delle specifiche ipotesi previste nella tariffa all. A al decreto medesimo, restando esclusa ogni possibilità di riferimento a meri effetti economici, così come di interpretazione estensiva od analogica di detta tariffa. Pertanto deve escludersi la assoggettabilità a registrazione dell'ordinanza di distribuzione della somma ricavata dalla vendita in una esecuzione immobiliare, allorché il giudice dell'esecuzione non abbia risolto contestazioni fra i creditori, ma siasi limitato a compiere una mera verifica del consenso dei creditori medesimi al piano di riparto, atteso che in tale ipotesi il provvedimento si risolve in un mero atto esecutivo, non riconducibile tra quelli conclusivi di un giudizio, e non rientra pertanto in alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 8 della tariffa. (V 4277/83, mass n 429206).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 596, DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)