Sez. 1, Sentenza n. 4277 del 22/06/1983 (Rv. 429206 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - TARIFFA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO DI RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - DIVERSI EFFETTI AI FINI DELLA TASSAZIONE PER IMPOSTA DI REGISTRO.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - TARIFFA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO DI RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - DIVERSI EFFETTI AI FINI DELLA TASSAZIONE PER IMPOSTA DI REGISTRO.*
Nella nuova disciplina dell'imposta di registro (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634) la tassabilità dell'atto presentato alla registrazione va riscontrata esclusivamente sulla base degli effetti che esso è idoneo a produrre sui diritti delle parti, (art. 13) e può essere affermata solo quando tali effetti siano riconducibili nell'ambito delle specifiche ipotesi previste nella tariffa all. A al decreto medesimo, restando esclusa ogni possibilità di riferimento a meri effetti economici, così come di interpretazione estensiva od analogica di detta tariffa. Pertanto, con riguardo ai decreti emessi dal giudice delegato al fallimento in Sede di ripartizione (parziale o finale) dell'attivo, si deve escludere l'assoggettamento ad imposta del decreto che approvi e dichiari esecutivo il piano senza modifiche, per Mancanza di osservazioni dei creditori, ovvero con modifiche che corrispondano ad osservazioni o richieste di alcuni dei creditori, non contestate dagli altri creditori o dal curatore, atteso che, in siffatta situazione, il provvedimento stesso non definisce una controversia e non è riconducibile fra le ipotesi contemplate dall'art. 8 della tariffa all. A al d.P.R. n. 634 del 1972. Invece, quando il decreto risolva contestazioni fra i creditori o fra questi ed il curatore, che non pongano in discussione i risultati dello stato passivo, deve affermarsi la tassabilità del provvedimento con imposta fissa, a norma della lett. E) del citato art. 8, se respinga le istanze avanzate, ovvero con l'imposta proporzionale di cui alla lett. D) del medesimo art. 8, se accolga dette istanze, nel senso dell'accertamento di diritti già spettanti in forza dei risultati della precedente fase di ammissione al passivo. Deve affermarsi la tassabilità del provvedimento con imposta fissa, ai sensi della predetta lett. E), se dichiari l'inammissibilità delle istanze medesime, ovvero la tassabilità con imposta proporzionale, ai sensi della lett. C) e della lett. D) del citato art. 8, se provveda, sia pure erroneamente, nel merito di tali istanze (salva l'applicazione, in caso di annullamento in esito ad impugnazione, dell'ultimo comma dell'art. 35 del d.P.R. n. 634 del 1972).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 117, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 117, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 35 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 all. B art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)