Sez. 1, Sentenza n. 2397 del 14/07/1972 (Rv. 359832 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 634 DEL 1957 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 634 DEL 1957 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
I benefici fiscali previsti dalla legge n 634 del 1957 per l'industrializzazione del Mezzogiorno sono indissolubilmente legati al fattore territorio, nel senso che possono trovare applicazione soltanto quando risulti con assoluta certezza che la societa che li invoca operi nell'ambito territoriale delimitato dalla legge ed ivi soltanto realizzi gli scopi sociali ed economici connessi alla sua attivita industriale. (V 1363'71, mass n 351600).*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 634 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)