Sez. 1, Sentenza n. 3641 del 29/10/1975 (Rv. 377845 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - BENEFICI FISCALI EX LEGGE N 634 DEL 1957 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LIMITI - SOCIETA CON ATTIVITA FUORI DEL MEZZOGIORNO - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - BENEFICI FISCALI EX LEGGE N 634 DEL 1957 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LIMITI - SOCIETA CON ATTIVITA FUORI DEL MEZZOGIORNO - INAPPLICABILITA.*
I benefici fiscali previsti dalla legge n 634 del 1957 per l'industrializzazione del Mezzogiorno sono indissolubilmente legati al fattore territorio, nel senso che possono trovare applicazione soltanto quando risulti con assoluta certezza che la societa che li invoca operi nell'ambito territoriale delimitato dalla legge ed ivi soltanto realizzi gli scopi sociali ed economici connessi alla sua attivita industriale. Essi, pertanto, non trovano applicazione nel caso in cui lo statuto societario preveda attivita, sia pure collaterali a quella industriale (nella specie: attivita commerciale, finanziaria e di partecipazione alla formazione di altre societa), da svolgere fuori del detto ambito territoriale. (Conf 2397/72, mass n 359832; 2047/72, mass n 359208; (Conf 1363/71, mass n 351600).*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 634 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)