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Sez. 1, Sentenza n. 1363 del 12/05/1971 (Rv. 351600 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - SOCIETA - COSTITUZIONE - AUMENTI DI CAPITALE - BENEFICIO DELL'IMPOSTA FISSA - CONDIZIONI - LIMITI TERRITORIALI.*
Stato
decisa il 1971-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351600-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - SOCIETA - COSTITUZIONE - AUMENTI DI CAPITALE - BENEFICIO DELL'IMPOSTA FISSA - CONDIZIONI - LIMITI TERRITORIALI.*

Nell'intento di incrementare l'industrializzazione del Mezzogiorno e piu precisamente dei territori contemplati nell'art 3 della legge 10 agosto 1650, n 646, e successive modificazioni e integrazioni, l'art 36 della legge 29 luglio 1957, n 634, stabilisce che gli Atti costitutivi di societa, comprese quelle cooperative, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa sempre che la Costituzione abbia luogo entro il decennio dalla entrata in vigore della leggè che la societa costituita abbia per oggetto l'Esercizio di attivita industrialè e infine che il capitale relativo sia destinato all'impianto negli indicati territori di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e al loro Esercizio. La stessa legge, al successivo art 38, avverte che il medesimo beneficio e concesso anche per gli aumenti di capitale, in numero o beni o crediti, quando essi 'sono preordinati al potenziamento dell'attivita industrialè, anche se la ditta siasi costituita prima dell'entrata in vigore della legge, purche 'abbia Sede ed operì negli stessi suindicati territorì. Dal coordinamento logico di tali norme appare evidente che, in quanto si collocano tra le altre provvidenze adottate dal legislatore al fine di avviare a soluzione il problema del Mezzogiorno, e cioe dello esodo sempre piu massiccio, di cospicue forze lavorative dalle zone economicamente piu deboli ed arretrate del Sud verso quelle piu ricche e progredite del Nord o di altri paesi stranieri, i benefici fiscali di cui sopra sono indissolubilmente legati al fattore 'territoriò, nel senso che soltanto allora possono trovare applicazione quando risulta con assoluta certezza che la societa che li invoca e che viene ammessa, 'operà nell'ambito territoriale tassativamente delimitato dalla legge, e cioe esplica in questo tutta intera la sua attivita industriale, ivi realizzando in tal modo gli scopi sociali ed economici a tale attivita connessi.*

Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 634 art. 38, Legge 29/07/1957 num. 634 art. 36, Legge 10/08/1950 num. 646 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)