Sez. 4, Sentenza n. 12170 del 16/11/1988 Ud. (dep. 12/12/1988) Rv. 179886 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E DI ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - FINALITÀ - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ART. 133 COD. PEN. - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E DI ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - FINALITÀ - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ART. 133 COD. PEN. - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti è prescritto per assicurare un migliore adeguamento della pena al caso concreto; il relativo esito è affidato al potere discrezionale del giudice del merito, il quale adempie pienamente all'Obbligo della motivazione con la indicazione degli elementi posti a base dello stesso anche riferimento alle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen.. (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto adeguato il richiamo alla marcata gravità del fatto per il numero dei delitti commessi in una sola serata, all'imponente curriculum di condanne per furto (reati della stessa specie) esibito dal prevenuto, alla specifica attitudine a delinquere che fu ritenuta non poter "trovare una ragionevole spiegazione nell'assunta tossico-dipendenza). (Conf mass n 175054; (Conf mass n 155899; (Conf mass n 139345).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)