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Sez. 1, Sentenza n. 1044 del 18/05/1967 (Rv. 327392 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - OBBLIGO DI PAGARE LA PERCENTUALE CONCORDATARIA ANCHE AI CREDITORI NON INSINUATI - SUSSISTENZA - CLAUSOLA SPECIFICA DIFFORME - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1967-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327392-01

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - OBBLIGO DI PAGARE LA PERCENTUALE CONCORDATARIA ANCHE AI CREDITORI NON INSINUATI - SUSSISTENZA - CLAUSOLA SPECIFICA DIFFORME - NECESSITA.*

L'assuntore del concordato fallimentare, cui siano state cedute le attivita del fallito, e tenuto al pagamento della percentuale concordataria anche a favore dei creditori, anteriori al fallimento, che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo, salva difforme clausola specifica contenuta nella proposta del concordato omologato. (Cfr. 1491-65, 1988-64).*

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Legge Falliment. art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)