Sez. 1, Sentenza n. 1044 del 18/05/1967 (Rv. 327392 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - OBBLIGO DI PAGARE LA PERCENTUALE CONCORDATARIA ANCHE AI CREDITORI NON INSINUATI - SUSSISTENZA - CLAUSOLA SPECIFICA DIFFORME - NECESSITA.*
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - OBBLIGO DI PAGARE LA PERCENTUALE CONCORDATARIA ANCHE AI CREDITORI NON INSINUATI - SUSSISTENZA - CLAUSOLA SPECIFICA DIFFORME - NECESSITA.*
L'assuntore del concordato fallimentare, cui siano state cedute le attivita del fallito, e tenuto al pagamento della percentuale concordataria anche a favore dei creditori, anteriori al fallimento, che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo, salva difforme clausola specifica contenuta nella proposta del concordato omologato. (Cfr. 1491-65, 1988-64).*
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Legge Falliment. art. 135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)