Sez. 3, Sentenza n. 10943 del 11/07/2003 (Rv. 569265 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Impresa assicuratrice posta in l.c.a. - Limiti del massimale di legge ex art. 21 legge n. 990 del 1969 - Soggetto destinatario - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE
In tema di assicurazione obbligatoria, il limite del massimale di legge che l'art.21, comma terzo della legge 24 dicembre 1969 n.990 pone al diritto del danneggiato al risarcimento nell'ipotesi in cui l'impresa assicuratrice sia posta in liquidazione coatta amministrativa si applica esclusivamente alla pretesa risarcitoria verso l'impresa designata alla liquidazione per conto del Fondo di garanzia (ovvero cessionaria del portafoglio), e non anche a quella nei confronti della società assicuratrice in liquidazione, la cui obbligazione resta integra col solo limite del massimale di polizza, per quanto l'eventuale credito residuo del danneggiato possa essere soddisfatto solo nell'ambito della procedura concorsuale se l'impresa non ritorni "in bonis".
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)