Sez. 3, Sentenza n. 2910 del 27/02/2002 (Rv. 552647 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Condanna dell'assicuratore oltre i limiti del massimale - Natura autonoma del titolo di responsabilità - Conseguenze - Tempestiva domanda della parte - Necessità - Domanda di risarcimento di tutti i danni - Insufficienza - Richiesta avanzata per la prima volta in appello - Inammissibilità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE
In materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A. derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la domanda di condanna dell'assicuratore in misura superiore al massimale di polizza, per colposa inerzia nella liquidazione dell'indennizzo, è fondata su un autonomo titolo di responsabilità rispetto all'obbligo di indennizzo. Pertanto tale domanda, che deve essere tempestivamente introdotta, non può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda volta al risarcimento di "tutti" i danni, né può essere proposta per la prima volta in appello
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)