Sez. 2, Sentenza n. 882 del 03/04/1970 (Rv. 346261 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - NATURA - REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MATERIE SUSCETTIBILI DI DISCIPLINA A MAGGIORANZA - MUTAMENTI - ESCLUSIONE - MODIFICA - MODALITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - NATURA - REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MATERIE SUSCETTIBILI DI DISCIPLINA A MAGGIORANZA - MUTAMENTI - ESCLUSIONE - MODIFICA - MODALITA.*
Il regolamento condominiale convenzionale e un vero e proprio contratto, che trae la sua forza vincolante dalla volonta dei condomini a somiglianza di qualunque altro contratto, e tale sua natura non cambia certamente anche quando abbia per oggetto materia che possa essere disciplinata, secondo le norme sul condominio, a maggioranza di guisa che, il regolamento convenzionale, sempre che sia legittimo, in quanto le norme di previsione siano derogabili dalla volonta privata, puo essere modificato solo da un'altra convenzione da stipularsi con il consenso di tutti i condomini.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)