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Sez. 1, Sentenza n. 827 del 11/05/1966 Ud. (dep. 14/07/1966) Rv. 102091 - 01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - RICONOSCIUTO ALL'IMPUTATO IN ALTRO GIUDIZIO - VINCOLATIVITA PER IL NUOVO PROCESSO - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DI NUOVA INDAGINE SULL'IMPUTABILITA DEL SOGGETTO - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1966-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102091-01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - RICONOSCIUTO ALL'IMPUTATO IN ALTRO GIUDIZIO - VINCOLATIVITA PER IL NUOVO PROCESSO - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DI NUOVA INDAGINE SULL'IMPUTABILITA DEL SOGGETTO - OBBLIGATORIETA.*

Il riconoscimento di una infermita di mente, contenuto in una sentenza, non puo vincolare il giudice di un altro procedimento successivo a carico di una stessa persona, poiche l'accertamento delle condizioni di mente, ai fini della imputabilita, deve sempre essere fatto in relazione al tempo in cui e stato commesso il reato da giudicare; peraltro, l'infermita mentale gia accertata deve pur sempre essere presa in considerazione ai fini dell'indagine sull'imputabilita, giacche diverse malattie mentali hanno carattere permanente ponendo l'ammalato in uno stato continuo di completa incoscienza o di semincoscienza.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)