Sez. 1, Sentenza n. 2082 del 27/10/1984 Ud. (dep. 01/03/1985) Rv. 168101 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELL'INFERMITÀ IN ALTRO GIUDIZIO - VINCOLATIVITÀ PER IL NUOVO PROCESSO - ESCLUSIONE - RATIO.*
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELL'INFERMITÀ IN ALTRO GIUDIZIO - VINCOLATIVITÀ PER IL NUOVO PROCESSO - ESCLUSIONE - RATIO.*
Il riconoscimento di una infermità di mente, contenuto in una sentenza, non può vincolare il giudice di un altro procedimento a carico della stessa persona, poiché l'accertamento delle condizioni mentali dell'imputato deve essere effettuato in relazione al tempo in cui è stato commesso il reato da giudicare e in rapporto al fatto concreto addebitato. (Conf mass n 102091; (Conf mass n 117445; (Conf mass n 166332).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)