diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9200 del 20/06/1984 Ud. (dep. 26/10/1984) Rv. 166332 - 01

IMPUTATO - INFERMITÀ DI MENTE - PROCEDIMENTO IN CORSO - INFERMITÀ RICONOSCIUTA IN ALTRO PROCEDIMENTO - VINCOLO DEL GIUDICE DEL PROCEDIMENTO IN CORSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166332-01

IMPUTATO - INFERMITÀ DI MENTE - PROCEDIMENTO IN CORSO - INFERMITÀ RICONOSCIUTA IN ALTRO PROCEDIMENTO - VINCOLO DEL GIUDICE DEL PROCEDIMENTO IN CORSO - ESCLUSIONE.*

Il riconoscimento di una infermità di mente, contenuto in un altro atto giurisdizionale, non può vincolare il giudice di un processo diverso, successivo, a carico della stessa persona. Infatti, le condizioni di mente dell'imputato, ai fini della imputabilità, debbono essere accertate in relazione al tempo in cui è stato commesso il reato da giudicare, perché può ben darsi il caso che il vizio di mente, specie se parziale, riscontrato in relazione ad un determinato reato, venga successivamente escluso in relazione ad un altro. (V mass n 162894; (V mass n 162560; (V mass n 102091).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)