Sez. L, Sentenza n. 12885 del 28/12/1993 (Rv. 484890 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - In genere | Diritto di rivalsa degli enti datori di lavoro con dipendenti iscritti alla C.P.D.E.L. per le quote di contribuzione afferenti a servizi prestati con assicurazione all'I.N.P.S. - Disciplina ex art. 52, settimo comma, R.D.L. n. 680 del 1938 - Abrogazione per superamento ex art. 38 Cost. del principio del carattere contributivo della pensione - Esclusione - Interpretazione nel senso dell'estensione della rivalsa alle quote di contribuzione non connesse con i contributi versati - Inammissibilità - Riferimento a valutazione di sufficienza dei minimi pensionistici - Sussistenza.
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - In genere
La norma dell'art. 52, settimo comma, del R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680 - che concede agli enti datori di lavoro che contribuiscono alla costituzione della pensione dei propri dipendenti presso la C.P.D.E.L. il diritto di rivalsa per le quote di contribuzione afferenti a servizi prestati con assicurazione all'I.N.P.S. - non può ritenersi abrogata in virtù del preteso superamento, ex art. 38 Cost., del principio (che è invece tuttora operante, salvi i casi di computabilità di contributi figurativi) del carattere contributivo della pensione e non può essere interpretata nel senso che essa consenta l'estensione del diritto di rivalsa a quelle quote di pensione che (come quelle relative all'integrazione al trattamento minimo) non hanno alcuna connessione con i contributi assicurativi versati e sono, invece, corrisposte in base a valutazioni etico - giuridiche di sufficienza (minimale) "quoad dignitatem vitae" dei minimi pensionistici in adempimento del precetto della norma costituzionale suindicata.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Preleggi art. 15, Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 680 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)