Sez. L, Sentenza n. 4774 del 09/03/2004 (Rv. 570907 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Disciplina ex art. 52, settimo comma, R.D.L. n. 680 del 1938 - Diritto di rivalsa degli enti datori di lavoro con dipendenti iscritti alla C.P.D.E.L. per le quote di contribuzione afferenti a servizi prestati con assicurazione all'I.N.P.S. -Integrazione al minimo cristallizzata - Inclusione nella rivalsa - Limiti - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
La norma dell'art. 52, settimo comma, del R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680 concede agli enti datori di lavoro che contribuiscono alla costituzione della pensione dei propri dipendenti presso la C.P.D.E.L. il diritto di rivalsa per le quote di contribuzione afferenti a servizi prestati con assicurazione all'I.n.p.s. nei limiti della quota a proprio carico della pensione erogata dalla C.P.D.E.L.. La surroga e la rivalsa non possono tuttavia riguardare le quote di pensione relative all'integrazione al trattamento minimo che, avendo la funzione di garantire l'adeguatezza della pensione, prescindono dall'effettiva contribuzione, a meno che la integrazione al minimo non sia stata cristallizzata. In tal caso essa esula dall'oggetto della surroga e della rivalsa limitatamente alla parte che non risulti già assorbita negli aumenti sopravvenuti della pensione base e, come tale, non concorra ad integrarne l'importo a calcolo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 680 art. 52 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)