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Sez. L, Sentenza n. 5139 del 10/09/1988 (Rv. 459892 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE NELL'ALBO - DIVIETO - CONDIZIONE - DIVIETO PER I DIPENDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO - LIMITI - REQUISITO DELL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459892-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE NELL'ALBO - DIVIETO - CONDIZIONE - DIVIETO PER I DIPENDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO - LIMITI - REQUISITO DELL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE - CONFIGURABILITÀ.*

Per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni diverse da quella statale, il divieto d'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti sussiste, ai sensi dell'indiretta previsione d'incompatibilità stabilita dal secondo comma dell'art. 3 del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067 (sulla disciplina della professione di dottore commercialista), solo se gli ordinamenti loro applicabili vietino l'Esercizio della libera professione. Un simile divieto, quanto ai dipendenti delle camere di commercio, è stato stabilito solo con il regolamento approvato con d.m. 16 marzo 1970 e peraltro senza carattere di assolutezza, prevedendosi (artt. 15, 16 e 17 del regolamento stesso) la possibilità di autorizzazione, da parte del Presidente o della giunta camerale, all'assunzione dell'incarico di perito o di arbitro o delle cariche di membro di consigli di amministrazione e di collegi sindacali in società od enti. Tale (autorizzata) attività integra il requisito dell'Esercizio della libera professione, necessario, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 100, per l'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei dottori commercialisti, rientrando detti incarichi fra le tipiche attività professionali menzionate dall'art. 1 del citato d.P.R. del 1953 e non richiedendosi, ai fini della sussistenza di detto requisito, lo svolgimento di tutte le attività tipiche della professione. (V 3296/87, mass n 452354; (V 2955/87, mass n 452061).*

Riferimenti normativi: DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 1 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 3, Legge 03/02/1963 num. 100 art. 2, Legge 23/02/1968 num. 125, DM 16/03/1970 art. 15, DM 16/03/1970 art. 16, DM 16/03/1970 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)