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Sez. L, Sentenza n. 2955 del 26/03/1987 (Rv. 452061 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA IN FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - REQUISITI - ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE - ENTITÀ O INTENSITÀ DEL LAVORO CONCRETAMENTE SVOLTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452061-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA IN FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - REQUISITI - ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE - ENTITÀ O INTENSITÀ DEL LAVORO CONCRETAMENTE SVOLTO - IRRILEVANZA.*

Il requisito dell'Esercizio della libera professione - richiesto dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 100 per l'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti - non è qualificato da alcun particolare elemento relativo alla entità o intensità del lavoro concretamente svolto, ma resta unicamente legato alla pratica professionale, e cioè alla effettività e non soltanto alla potenzialità dell'attività intellettuale, qualunque sia il volume della stessa ed ancorché implichi a carico dell'iscritto il versamento della sola contribuzione fissa. Sussiste, pertanto, il diritto alla pensione di vecchiaia ove concorrano i requisiti, posti dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1970 n. 1140, dell'età e del versamento dei contributi fissi per il prescritto periodo minimo di anni, nonché quello dello svolgimento dell'attività professionale, ancorché questa sia stata limitata per alcuni anni a quella - simbolicamente remunerata - di sindaco di società. (V 2226/86, mass n 445384; (V 2037/86, mass n 445237; (V 100/86, mass n 443751; (V 159/82, mass n 417841).*

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 100 art. 2, Legge 23/12/1970 num. 1140 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)