Sez. 1, Sentenza n. 17547 del 19/11/2003 (Rv. 568302 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Cancellazione - Potere discrezionale del giudice di merito - Istanza di cancellazione - Provvedimento di rigetto - Natura - Provvedimento contenuto nel decreto che definisce il procedimento camerale - Impugnabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
Il provvedimento con il quale il giudice decide la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi (art. 89, c.p.c.), in considerazione della forma per esso prevista (l'ordinanza) e del suo scopo (assicurare che l'esercizio del diritto di critica non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio e non vulneri il prestigio ed il decoro dei soggetti del processo), ha carattere meramente ordinatorio e costituisce oggetto di un potere discrezionale, esercitabile dal giudice anche di ufficio, rispetto al quale l'eventuale istanza della parte ha carattere meramente sollecitatorio; pertanto, siffatto provvedimento, anche se sia contenuto nel provvedimento che definisce la controversia (nella specie, nel decreto che decide la domanda di modifica delle condizioni della separazione personale tra i coniugi) non può costituire oggetto di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)