Sez. L, Sentenza n. 5710 del 09/06/1998 (Rv. 516266 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Riguardanti l'oggetto della causa - Istanza di cancellazione - Provvedimento di rigetto convenuto in una sentenza - Natura - Impugnabilità in cassazione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
Il provvedimento di rigetto dell'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive riguardanti l'oggetto della causa anche se contenuto in una sentenza, ha carattere ordinatorio non incidente sul (ed anzi avulso dal) merito della causa e pertanto, ove contenuto in una sentenza pronunciata in grado d'appello, non è impugnabile con ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)