Sez. 1, Sentenza n. 6660 del 15/05/2001 (Rv. 546660 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Riguardanti l'oggetto della causa - Istanza di cancellazione - Provvedimento di rigetto contenuto in una sentenza - Natura - Impugnabilità in cassazione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
Il provvedimento di rigetto dell'istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute nella sentenza impugnata, ha carattere ordinatorio e non incide sul merito della causa al quale è anzi estraneo e pertanto non è suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)