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Sez. L, Sentenza n. 6193 del 17/04/2003 (Rv. 562272 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - "Somma aggiuntiva" ex art. 3, comma sesto, D.L. n. 103 del 1991 - Debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo - Obbligo di pagamento della "somma aggiuntiva" per il periodo successivo all'apertura della procedura concorsuale - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562272-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Il debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo, ai fini dell'accesso alla regolarizzazione della posizione debitoria (cd. condono previdenziale), non deve versare, per il periodo successivo all'apertura della procedura concorsuale, la "somma aggiuntiva ridotta" prevista dall'art. 3, comma sesto, D.L. n. 103 del 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991, in sostituzione della "somma aggiuntiva" che sarebbe dovuta ex art. 4, D.L. n. 536 del 1987, convertito nella legge n. 48 del 1988.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 3 com. 6, Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)