Sez. 1, Sentenza n. 6487 del 20/11/2001 Ud. (dep. 16/02/2002) Rv. 220948 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Impiego di lavoratori al fine di favorirne lo sfruttamento - Intervenuta abrogazione della relativa norma incriminatrice - Punibilità del fatto in base alla normativa vigente - Esclusione - Fondamento.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
L'art. 12 comma 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 che punisce l'impiego in condizione illegali di lavoratori immigrati al fine di favorirne lo sfruttamento è stato espressamente abrogato dall'art. 47 comma 2, lett. c), del testo unico sulla disciplina dell'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e deve escludersi che la medesima fattispecie sia ricompresa nel delitto di cui all'art. 12 comma 5 del citato testo unico che sanziona la condotta di chi favorisce la permanenza dello straniero in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato, in quanto diversa è la finalità della nuova norma incriminatrice funzionale a regolamentare i flussi di immigrazione nel territorio italiano, laddove la disposizione abrogata ha essenzialmente lo scopo di tutelare le condizioni dello straniero lavoratore.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1986 num. 943 art. 12 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 47 com. 2 lett. C, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)