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Sez. 3, Sentenza n. 955 del 29/02/2000 Cc. (dep. 29/03/2000) Rv. 215624 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Occupazione di stranieri extracomunitari privi di autorizzazione al lavoro - Punibilità in base alla sopravvenuta normativa che sanziona l'occupazione di extracomunitari privi di permesso di soggiorno per motivi di lavoro - Esclusione - Ratio.
Stato
decisa il 2000-02-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215624-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

La condotta consistita nel dare occupazione ad un immigrato extracomunitario privo della prescritta autorizzazione al lavoro, già prevista come reato dall'abrogato art.12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986 n.943, non può continuare ad essere penalmente sanzionata in base alla sopravvenuta diversa previsione di reato contenuta nel vigente art.20, comma 8, della legge 6 marzo 1998 n.40 (poi trasfuso nell'art.22, comma 10, del testo unico approvato con D.L.G..25 luglio 1998 n.286), dal momento che detta nuova previsione si riferisce all'occupazione di lavoratori stranieri privi del particolare permesso di soggiorno che si rilascia per motivi di lavoro e che, a differenza dell'autorizzazione al lavoro (la quale era subordinata alla sola indisponibilità di lavoratori italiani o comunitari ed alla verifica delle condizioni di lavoro offerte all'extracomunitario), ha finalità di contingentamento delle unità lavorative extracomunitarie, di controllo dei flussi e di ordine pubblico.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1986 num. 943 art. 12 com. 2, Decreto Legisl. 06/03/1998 num. 40 art. 20, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)