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Sez. 1, Sentenza n. 2429 del 03/04/2000 Cc. (dep. 23/05/2000) Rv. 216033 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Assunzione di lavoratori extracomunitari privi di autorizzazione al lavoro - Intervenuta abrogazione della relativa norma incriminatrice - Punibilità del fatto in base alla normativa vigente che vieta l'assunzione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216033-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

La condotta costituita dall'assunzione di lavoratori extracomunitari privi di autorizzazione al lavoro, prevista e sanzionata dall'abrogato art.12 della legge 30 dicembre 1986 n.943, non può essere considerata tuttora punibile ai sensi dellà art.22, comma 10, del T.U. approvato con D.Lgt. 25 luglio 1998 n.286, in cui si prevede come reato l'assunzione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro. Tale ultima previsione si caratterizza, infatti, rispetto a quella precedente, non solo per il mutamento di struttura del fatto tipico, del procedimento autorizzatorio e dell'organo cui spetta il rilascio del "permesso" (questore e non più ufficio del lavoro e della massima occupazione), ma anche per la diversa prospettiva in cui la condotta punibile viene a collocarsi, avendosi di mira non più soltanto la tutela delle condizioni del lavoratore, ma anche l'obiettivo di impedire l'occupazione di cittadini extracomunitari ai di fuori dei flussi programmati di ingresso previsti dall'art.21 del medesimo T.U.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1986 num. 943 art. 12, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)