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Sez. 1, Sentenza n. 3765 del 21/02/2006 (Rv. 586953 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis legge n. 359 del 1992 - Sopravvenienza durante il giudizio - Applicabilità - Procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità - Inclusione.
Stato
decisa il 2006-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586953-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992, come aggiunto dalla legge di conversione n. 359 del 1992, è applicabile in tutti i casi in cui non sia stato ancora determinato in via definitiva l'indennizzo spettante all'espropriato, quindi anche ai giudizi in corso, in particolare nel caso in cui al procedimento fosse inizialmente applicabile il criterio del valore venale di cui all'art. 39 della legge 2359 del 1865, cui sopravvenne il criterio di cui agli artt. 15 e ss. della legge n. 865 del 1971, dichiarato incostituzionale, e, da ultimo, quello di cui al citato art. 5 bis, restando escluso che, trattandosi di espropriazione finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, possa essere applicato "ratione temporis" l'art. 36 del d.P.R. n. 327 del 2001, che prevede il criterio del valore venale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)