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Sez. 1, Sentenza n. 2993 del 10/02/2006 (Rv. 586955 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis legge n. 359 del 1992 - Sopravvenienza durante il giudizio di rinvio - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586955-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992, come aggiunto dalla legge di conversione n. 359 del 1992, è applicabile in tutti i casi in cui non sia stato ancora determinato in via definitiva l'indennizzo spettante all'espropriato, quindi anche ai giudizi in corso, compreso il giudizio di rinvio riassunto dopo la cassazione della sentenza che abbia fatto applicazione dei criteri di determinazione in precedenza vigenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)