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Sez. 3, Sentenza n. 2502 del 13/09/1963 (Rv. 263852 - 01)

COMODATO - ESTINZIONE - COMPIMENTO DELL'USO - ESTINZIONE AUTOMATICA - NECESSITA URGENTE ED IMPREVISTA DEL COMODANTE - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO.*
Stato
decisa il 1963-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263852-01

COMODATO - ESTINZIONE - COMPIMENTO DELL'USO - ESTINZIONE AUTOMATICA - NECESSITA URGENTE ED IMPREVISTA DEL COMODANTE - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO.*

Qualora le parti abbiano stabilito, attraverso la Determinazione dell'uso, la durata del comodato, questo si estingue 'ipso iurè alla scadenza del termine, certus an et incertum quando, che dal compimento dell'uso viene a risultarè tuttavia, anche prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, il comodante puo a sua richiesta, far cessare il contratto, esigendone l'immediata restituzione, se sia sopravvenuto un suo urgente e impreveduto bisogno, anche non grave.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)