Sez. 3, Sentenza n. 2502 del 13/09/1963 (Rv. 263852 - 01)
COMODATO - ESTINZIONE - COMPIMENTO DELL'USO - ESTINZIONE AUTOMATICA - NECESSITA URGENTE ED IMPREVISTA DEL COMODANTE - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO.*
COMODATO - ESTINZIONE - COMPIMENTO DELL'USO - ESTINZIONE AUTOMATICA - NECESSITA URGENTE ED IMPREVISTA DEL COMODANTE - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO.*
Qualora le parti abbiano stabilito, attraverso la Determinazione dell'uso, la durata del comodato, questo si estingue 'ipso iurè alla scadenza del termine, certus an et incertum quando, che dal compimento dell'uso viene a risultarè tuttavia, anche prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, il comodante puo a sua richiesta, far cessare il contratto, esigendone l'immediata restituzione, se sia sopravvenuto un suo urgente e impreveduto bisogno, anche non grave.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)