Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20183 del 03/09/2013 (Rv. 627626 - 01)
COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA | Comodato con fissazione di termine di durata - Recesso del comodante - Urgente e imprevisto bisogno del comodante - Nozione - Oneri probatori - Presupposti di applicabilità - Fattispecie.
COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA
La nozione di "urgente e impreveduto bisogno", di cui al secondo comma dell'art. 1809 cod. civ., fa riferimento alla necessità del comodante - su cui gravano i relativi oneri probatori - di appagare impellenti esigenze personali, e non a quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene. Tale valutazione va condotta con rigore, quando il comodatario di un bene immobile abbia assunto a suo carico considerevoli oneri, per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, in vista della lunga durata del godimento concessogli. (Nella specie, la S.C, in un caso di esercizio del recesso da parte del comodante, in vista della fruizione di un finanziamento pubblico per interventi edilizi sull'immobile, ha rilevato l'omessa indagine, spettante al giudice di merito, sia in ordine alla necessità e imprevedibilità degli interventi edilizi da finanziare, a fronte dell'assunzione degli oneri di manutenzione, anche straordinaria, da parte del comodatario, sia in ordine all'eventuale sufficienza della mera sospensione temporanea del rapporto contrattuale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)