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Sez. 3, Sentenza n. 1132 del 05/02/1987 (Rv. 450698 - 01)

COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - EFFETTO MATERIALE - ESISTENZA DI UN "MODUS" A CARICO DEL COMODATARIO - INCIDENZA SULLA NATURA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450698-01

COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - EFFETTO MATERIALE - ESISTENZA DI UN "MODUS" A CARICO DEL COMODATARIO - INCIDENZA SULLA NATURA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE.*

Una volta accertata la natura del rapporto intercorso tra le parti in relazione al godimento di un immobile e la sua gratuità, mentre non incide su tale carattere l'esistenza di un modus a carico del comodatario purché non sia tale da snaturare il rapporto, l'Obbligo della restituzione della cosa costituisce l'effetto del rapporto di comandato, tant'è che anche prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, il comandante può, a sua richiesta, far cessare il contratto, esigendone l'immediata restituzione, se sia sopravvenuto un suo urgente ed imprevisto bisogno, anche non grave. (V 3834/80; (Conf 2502/63, mass n 263852).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)