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Sez. U, Sentenza n. 5847 del 08/10/1983 (Rv. 430688 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - TIROCINIO PRATICO PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - ASSEGNO - QUANTIFICAZIONE - RIFERIMENTO, IN PERCENTUALE, AL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE DI ALCUNI DIPENDENTI OSPEDALIERI CON ESCLUSIONE DI OGNI INDENNITÀ - INDENNITÀ DI AGGIORNAMENTO E DI TEMPO PIENO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430688-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - TIROCINIO PRATICO PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - ASSEGNO - QUANTIFICAZIONE - RIFERIMENTO, IN PERCENTUALE, AL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE DI ALCUNI DIPENDENTI OSPEDALIERI CON ESCLUSIONE DI OGNI INDENNITÀ - INDENNITÀ DI AGGIORNAMENTO E DI TEMPO PIENO - INCLUSIONE.*

In tema di tirocinio presso gli enti ospedalieri, l'assegno spettante al medico tirocinante va quantificato in percentuale del trattamento economico tabellare di alcuni dipendenti ospedalieri con esclusione di ogni indennità (art. 74 quater del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, introdotto dalla legge 18 aprile 1975 n. 148), e, quindi, includendo in tale parametro le indennità, come quelle di aggiornamento e di tempo pieno, che rientrino nella retribuzione tabellare dei predetti dipendenti, alla stregua dei patti della contrattazione collettiva. (Conf 2919/82, mass n 420814; (Conf 2637/82, mass n 420501).*

Riferimenti normativi: DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 quater CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 148 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)