Sez. L, Sentenza n. 7858 del 22/12/1986 (Rv. 449801 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - TIROCINANTI MEDICI - ASSEGNO MENSILE RAPPORTATO AL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE DI DIPENDENTI OSPEDALIERI - DETERMINAZIONE - CRITERI - INCISO "ESCLUSA OGNI INDENNITÀ" EX ART. 74 "QUATER" DEL D.P.R. N. 130 DEL 1969 - PORTATA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - TIROCINANTI MEDICI - ASSEGNO MENSILE RAPPORTATO AL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE DI DIPENDENTI OSPEDALIERI - DETERMINAZIONE - CRITERI - INCISO "ESCLUSA OGNI INDENNITÀ" EX ART. 74 "QUATER" DEL D.P.R. N. 130 DEL 1969 - PORTATA.*
L'assegno mensile dei tirocinanti medici - che, ai sensi dell'art. 74 quater del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 (come introdotto dall'art. 12 della legge 18 aprile 1975 n. 148), è pari al cinquanta per cento del trattamento economico tabellare di alcuni dipendenti ospedalieri, "esclusa ogni indennità" - deve essere quantificato alla stregua del detto trattamento tabellare quale risultante dalla disciplina collettiva in vigore all'epoca del singolo rapporto di tirocinio (la quale può includere nel trattamento stesso indennità ulteriori rispetto al solo stipendio), riferendosi l'inciso "esclusa ogni indennità" a voci retributive non comprese nello importo tabellare e potendo accadere, per la diversità delle previsioni di successivi accordi collettivi, sia che un'indennità, per un precedente accordo inclusa in quel trattamento, ne venga esclusa in virtù di un accordo successivo, sia il contrario. (V 1842/85, mass n 439766; (V 1229/85, mass n 439344; (V 5847/83, mass n 430688; (V 5064/83, mass n 429927; (V 2919/82, mass n 420814; (V 2637/82, mass n 420501; (V 1790/82, mass n 419647; (V 5331/80, mass n 409201).*
Riferimenti normativi: DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 quater CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 148 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)