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Sez. L, Sentenza n. 1842 del 05/03/1985 (Rv. 439766 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - TIROCINANTI MEDICI - ASSEGNO - CALCOLO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439766-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - TIROCINANTI MEDICI - ASSEGNO - CALCOLO - CRITERI.*

L'assegno previsto in favore dei tirocinanti medici di cui allo art. 12 della legge n. 148 del 1975 - i quali sono titolari di un rapporto di addestramento e non di un rapporto di lavoro - ha il proprio parametro nella disciplina economica dei sanitari di ruolo, perché è posto pari al 50% dello stesso "trattamento economico tabellare" percepito dall'ispettore sanitario e dall'assistente di ruolo in base alla normativa dettata dalla contrattazione collettiva (accordo nazionale di lavoro per il personale medico) che contempla le voci (stipendio ed altre indennità) che vanno a comporre la retribuzione corrispondente alle qualifiche predette. Pertanto anche la misura dell'assegno in favore dei tirocinanti risente degli effetti della dinamica retributiva e dei mutamenti di composizione del predetto "trattamento economico tabellare" come disciplinato dalla contrattazione collettiva via via succedutasi nel tempo e quindi per stabilire se una determinata indennità (quale la indennità di aggiornamento e di servizio) vada a comporre, o meno, la base di calcolo per la Determinazione dell'assegno predetto, occorre far riferimento alla contrattazione collettiva in vigore all'epoca del rapporto di addestramento e non a quella in vigore all'epoca della legge citata che tale assegno istituiva. (V 5847/83, mass n 430688; (V 5064/83, mass n 429926; (V 5331/80, mass n 409201).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 148 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)