Sez. 6, Sentenza n. 1592 del 27/04/1998 Cc. (dep. 01/06/1998) Rv. 210919 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Potere del pubblico ministero di disporne modalità e durata nei limiti di quindici giorni - Sussistenza - Proroga della durata delle operazioni con decreto motivato del G.I.P. - Necessità di un ulteriore provvedimento del pubblico ministero per la prosecuzione delle intercettazioni - Esclusione - Condizioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME
In tema di proroga delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche di cui all'art. 267, comma 3, c.p.p., il provvedimento del G.I.P., implicando una valutazione della necessità di comprimere per un ulteriore termine la sfera di riservatezza delle comunicazioni private, incide esclusivamente sulla durata dell'intercettazione, ferma restando, in difetto di esplicita modifica, ogni altra modalità precedentemente fissata. Pertanto, intervenuto il decreto di proroga del GIP non è richiesto alcun altro provvedimento dispositivo dell'intercettazione da parte del P.M., non previsto dalla legge e, di norma, sfornito di utilità, non influendo né sulla durata delle operazioni né sulle loro modalità, sempreché queste ultime siano rimaste invariate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)