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Sez. 3, Sentenza n. 1512 del 17/09/1970 (Rv. 347356 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - PRESUPPOSIZIONE - NOZIONE - DIFFERENZE RISPETTO ALLA CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347356-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - PRESUPPOSIZIONE - NOZIONE - DIFFERENZE RISPETTO ALLA CONDIZIONE.*

Si ha 'presupposizioné quando una determinata situazione di fatto, comune ad entrambi i contraenti, il cui verificarsi sia indipendente dalla volonta degli stessi ed avente, percio carattere obiettivo, desumibile dal contesto del negozio e che le parti hanno tenuto presente, pur in Mancanza di un esplicito riferimento, in modo da formare il presupposto del negozio posto in essere, risulti in definitiva difforme da quella prevista. La presupposizione, determinando la risoluzione ex tunc del contratto, opera in modo analogo ad una condizione che deve ritenersi implicita in ogni contratto, pur distinguendosi da questa in quando l'evento (passato, presente o futuro) non si pone, nella rappresentazione fattane dalle parti, con il carattere dell'incertezza che anzi queste vi fanno affidamento perche ritengono che si sia verificato o si verifichera o che non si sia verificato o non si verifichera, anche se cio sia in contrasto con la realta. (V 1544-66, mass n 323074 2956-63 1029-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1185, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)