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Sez. 1, Sentenza n. 1028 del 10/04/1973 (Rv. 363455 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - CONFIGURABILITA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1973-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363455-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - CONFIGURABILITA - ESTREMI.*

Si ha presupposizione (cosiddetta condizione non sviluppata) soltanto quando una determinata situazione di fatto, avente carattere obbiettivo, sia stata da entrambi i contraenti tenuta presente nonostante la Mancanza di un esplicito riferimento ad essa. Il principio della presupposizione (che opera in modo analogo ad una condizione, che deve ritenersi implicita) non e invocabile, invece, quando il contratto sia tale da rivelare di per se un'esplicita volonta dei contraenti, sicche appaia inutile ricercare una loro volonta presupposta. (V 2104/71, mass n 352812; 1512/70, mass n 347356; (V 1712/68, mass n 333567).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)