Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 05/07/1974 (Rv. 370183 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - NOZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - NOZIONE.*
Si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto, comune ad entrambi i contraenti, il cui verificarsi sia indipendente dalla volonta degli stessi ed avente percio carattere obbiettivo, desumibile dal contenuto del negozio e che le parti pur in Mancanza di un esplicito riferimento hanno tenuto presente, in modo da costituire il presupposto del negozio posto in essere, risulti in definitiva difforme da quella prevista. (V 1512'70, mass n 347356).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)