Sez. 3, Sentenza n. 1692 del 26/01/2006 (Rv. 587815 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Legittimazione alla impugnazione - Spettanza di norma alla parte del precedente grado - Impugnazione da parte del successore della parte - Prova di tale qualità - Necessità - Successione nel processo - Prova - Onere.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
La legittimazione all'impugnazione compete, di regola, ai soggetti che hanno partecipato al precedente grado o alla precedente fase di giudizio. Ne consegue che il soggetto che proponga il gravame deducendo di essere subentrato a una parte in forza di un rapporto successorio deve non soltanto allegare, ma anche offrire la prova di detta successione nel rapporto processuale pregresso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)