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Sez. L, Sentenza n. 2326 del 06/02/2004 (Rv. 569951 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Condizione dell'azione - Configurabilità - Effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio - Questione di merito - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569951-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione, una condizione, cioè, per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dalla effettiva titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva. A differenza della "legitimatio ad causam", intesa quale diritto potestativo ad ottenere dal giudice, in base alle sole allegazioni della parte, una decisione di merito, il cui difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, rispettivamente dal lato attivo e dal lato passivo, effettivamente titolari del rapporto dedotto in giudizio forma invece oggetto di una eccezione di merito che, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere tempestivamente formulata dalla parte. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato l'INAIL alla costituzione di una rendita da malattia professionale in favore di un dipendente delle Ferrovie dello Stato con qualifica di operaio motorista sulle navi traghetto, e ha ritenuto che non potesse essere dedotta in sede di legittimità la questione della titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, non avendo l'INAIL, chiamato in giudizio e munito di "legitimatio ad causam" secondo la prospettazione attorea, proposto, all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, la relativa eccezione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)