Sez. 2, Sentenza n. 6649 del 29/04/2003 (Rv. 562516 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Legittimazione "ad causam" - Nozione - Accertamento - Difetto della legittimazione - Conseguenze - Impugnazione - Morte della parte - Successione nel processo - Prova - Onere.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
Tenuto conto che la legittimazione "ad causam" è una condizione dell'azione che si determina sulla base della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dalla effettiva titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, fatta valere, in tema d'impugnazione, alla quale sono legittimati soltanto i soggetti che avevano partecipato al precedente grado o alla precedente fase del giudizio, colui che proponga il gravame deducendo di essere subentrato a una parte quale erede deve non soltanto allegare ma anche offrire la prova non soltanto del decesso della parte ma anche della sua qualità di erede.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)