Sez. 1, Sentenza n. 48329 del 13/11/2012 Cc. (dep. 13/12/2012) Rv. 254096 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo nel caso Scoppola contro Italia - Revoca della sentenza di condanna all'ergastolo - Concessione della riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. - Presupposti - Fattispecie.
ESECUZIONE - IN GENERE
A seguito della sentenza della "Grande Chambre" della Corte europea dei diritti dell'Uomo n.10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo ha diritto di ottenere la revoca della condanna e la conseguente riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. solo se aveva acquisito, nel proprio patrimonio giuridico, il diritto ad ottenere l'applicazione del rito abbreviato secondo le modalità più favorevoli esistenti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 341 del 2000, conv. in l. n. 4 del 2001. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non aver diritto alla revoca della sentenza di condanna ed alla riduzione del rito il condannato all'ergastolo che aveva fatto richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 e aveva ripresentato la stessa in appello, dopo che già era vigente la medesima l. n. 479, ostandovi, però, il grado del processo e non ricorrendo l'ipotesi contemplata dalla norma transitoria di cui all'art. 4 ter D.L. n. 82 del 2000, conv. in l. n. 144 del 2000).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 CORTE COST., Legge 05/06/2000 num. 64, Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)