Sez. 1, Sentenza n. 5134 del 11/01/2012 Cc. (dep. 09/02/2012) Rv. 251857 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo nel caso Scoppola contro Italia - Revoca della sentenza di condanna all'ergastolo - Concessione della riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. - Presupposti - Fattispecie.
ESECUZIONE - IN GENERE
A seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n.10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo ha diritto di ottenere la revoca della condanna e la conseguente riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. solo se aveva acquisito, nel proprio patrimonio giuridico, il diritto ad ottenere l'applicazione del rito abbreviato secondo le modalità più favorevoli esistenti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 341 del 2000, conv. in l. n. 4 del 2001. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non aver diritto alla revoca della sentenza di condanna ed alla riduzione del rito il condannato all'ergastolo nel 1997 che aveva fatto richiesta di giudizio abbreviato in appello nel 2000, dopo l'entrata in vigore della l. n. 479 del 1999, senza, però, averne titolo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1999 num. 479 art. 30, Legge 05/06/2000 num. 144 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST., Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)