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Sez. 1, Sentenza n. 23931 del 17/05/2013 Cc. (dep. 03/06/2013) Rv. 256257 - 01

ESECUZIONE - IN GENERE | Sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Scoppola contro Italia - Revoca della sentenza di condanna dell'ergastolo - Concessione della riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256257-01

ESECUZIONE - IN GENERE

A seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte EDU n. 10249 del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola c. Italia, il condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza passata in giudicato può ottenere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che abbia chiesto e sia stato ammesso al rito abbreviato tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000 (e, cioè, nella vigenza dell'art. 30, comma primo, lett. b., L. 479 del 1999) e la decisione sia stata pronunciata dopo il 24 novembre 2000, con applicazione del D.L. 341del 2000 che ripristinava l'ergastolo senza isolamento diurno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 30, Legge 19/01/2001 num. 4 art. 7, Legge 19/01/2001 num. 4 art. 8, Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)