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Sez. 1, Sentenza n. 996 del 10/05/1982 Cc. (dep. 05/07/1982) Rv. 154515 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA - LUOGO DI DIMORA - RATIO.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154515-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA - LUOGO DI DIMORA - RATIO.*

Per stabilire - ai fini della individuazione dell'autorità competente - la dimora della persona nei cui confronti è richiesta l'applicazione di una misura di prevenzione, non sono determinanti le risultanze anagrafiche, occorrendo far riferimento alla dimora in senso effettivo e reale, in relazione alle finalità ispiratrici della legge n. 1423 del 1956. (la Cassazione ha chiarito che poiché la legge predetta mira all'adozione di una misura di prevenzione sulla base di un giudizio positivo di pericolosità sociale del soggetto in rapporto con l'ambiente nel quale è inserito e dal quale trova stimolo, incoraggiamento, occasione o sicurezza di impunità o dal quale, comunque, la sua attività illegale è favorita, il concetto di dimora cui essa si riferisce, oltre ad avere un contenuto temporale e spaziale apprezzabile, anche se non di stabilità ed abitualità, deve necessariamente implicare la sussistenza di un operante rapporto con l'ambiente locale, che non sia né provvisorio né occasionale ed abbia, quindi, un carattere di continuità, anche se limitato nel tempo). (Conf mass n 140753; (Conf mass n 135689; (Conf mass n 122025).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)