Sez. 1, Ordinanza n. 678 del 16/03/1977 Cc. (dep. 26/04/1977) Rv. 135689 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - CRITERI PER DETERMINARE LA DIMORA DEL SOGGETTO A CUI QUESTE DEBBONO ESSERE APPLICATE.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - CRITERI PER DETERMINARE LA DIMORA DEL SOGGETTO A CUI QUESTE DEBBONO ESSERE APPLICATE.*
Per stabilire la dimora della persona nei cui confronti viene richiesta l'applicazione di misure di prevenzione, onde determinare il giudice competente a provvedere, non sono determinanti le risultanze anagrafiche; occorrendo far riferimento alla dimora in senso effettivo e reale, per stabilire la quale non puo prescindersi dalle finalita che la legge 27 dicembre 1956 n 1423 si propone, che implicano un giudizio sulla pericolosita sociale del soggetto in rapporto con l'ambiente nel quale e inserito e dal quale trova stimolo, incoraggiamento, occasione o sicurezza di impunita, o che comunque favorisce in vario modo la sua illegale attivita. Occorre, quindi, riferirsi ad un concetto di dimora che, oltre ad avere un contenuto temporale e spaziale apprezzabile, anche se non di stabilita ed abitualita, implichi la sussistenza di un operante rapporto con l'ambiente locale che non sia ne provvisorio, ne occasionale ed abbia, quindi, un carattere di continuita, anche se per breve periodo.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)