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Sez. 2, Sentenza n. 1058 del 07/04/1972 (Rv. 357436 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - SCELTA TRA COSTRUZIONE IN APPOGGIO, IN ADERENZA ED A DISTANZA LEGALE - IMMUTABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357436-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - SCELTA TRA COSTRUZIONE IN APPOGGIO, IN ADERENZA ED A DISTANZA LEGALE - IMMUTABILITA - ESCLUSIONE.*

Deve escludersi che, una volta operata la scelta fra le tre possibilita di costruire in appoggio, in aderenza ed a distanza legale, tale scelta debba rimanere immutabile. Non e, infatti, vietato ad alcuna disposizione di legge che un edificio, costruito a distanza dal confine, possa essere abbattuto e che possa essere eseguita altra costruzione in aderenza o in appoggio, qualora la situazione lo consenta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 877, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)