diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3398 del 02/08/1977 (Rv. 386947 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - IN GENERE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA CONTENENTE L'ORDINE DI ARRETRAMENTO A DISTANZA LEGALE - DIRITTO DEL COSTRUTTORE DI SCELTA TRA ARRETRAMENTO, COSTRUZIONE IN ADERENZA E COSTRUZIONE IN APPOGGIO - PERSISTENZA - CONDIZIONI - DEDUZIONE DI TALE DIRITTO IN SEDE DI GIUDIZIO DI ESECUZIONE FORZATA DELLA PREDETTA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386947-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - IN GENERE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA CONTENENTE L'ORDINE DI ARRETRAMENTO A DISTANZA LEGALE - DIRITTO DEL COSTRUTTORE DI SCELTA TRA ARRETRAMENTO, COSTRUZIONE IN ADERENZA E COSTRUZIONE IN APPOGGIO - PERSISTENZA - CONDIZIONI - DEDUZIONE DI TALE DIRITTO IN SEDE DI GIUDIZIO DI ESECUZIONE FORZATA DELLA PREDETTA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*

Il passaggio in cosa giudicata della sentenza con cui viene ordinato al secondo costruttore l'arretramento del relativo fabbricato a distanza legale non elimina - qualora preesistente - il diritto del costruttore medesimo di scegliere tra l'arretramento, la costruzione in aderenza e la costruzione in appoggio al fabbricato altrui limitrofo, in quanto il giudizio definito con la decisione predetta ha avuto essenzialmente come oggetto l'accertamento della violazione delle norme sulle distanze tra i fabbricati, con la conseguente eliminazione dell'intercapedine venutasi a formare con la costruzione a distanza inferiore a quella prevista dal codice civile, e la condanna all'arretramento ha avuto una funzione prettamente strumentale, in quanto tesa a realizzare la finalita della norma violata. Tuttavia, detto giudicato comporta, per il secondo costruttore, la preclusione, di natura processuale, di opporre il diritto di operare tale scelta (non ancora esercitata) nel giudizio di esecuzione forzata della sentenza di condanna, giudizio in cui, se e consentito liberamente di discutere sulla sussistenza di fatti modificativi ed estintivi del diritto accertato, non e possibile rimettere in disputa i presupposti su cui il giudice ha fondato la propria decisione nonche l'integrita del comando espresso con la sentenza di cui viene chiesta l'esecuzione. (V 1058/72, mass n 357436; (V 257/70, mass n 345105; (V 2158/57; (V 568/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)